Il divieto di costruzione di opere ad una determinata distanza dagli argini dei corsi d’acqua, previsto dall’art. 96, lett. f), R.D. 523/1904, vale, oltre che per i corsi d’acqua superficiali, anche per le altre opere di bonificazione, quali la tombinatura?
SENTENZA N. ****
Il divieto di costruzione di opere ad una determinata distanza dagli argini dei corsi d’acqua, previsto dall’art. 96 lett. f), t.u. 25 luglio 1904 n. 523, è inderogabile e vale non solo per i corsi d’acqua superficiali, ma anche per le altre opere di bonificazione, tra le quali va certamente compresa anche la tombinatura...